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A New York il petrolio chiude in ribasso del -0.4%

Giornata negativa per il petrolio a New York infatti le quotazioni del greggio hanno segnato un segno negativo del -0.4% chiudendo al valore di USD 88.05 al barile.


Disoccupazione al top dal 2004

Il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) a novembre è salito al 28,9%, il livello più elevato dal gennaio del 2004, ovvero dall'inizio delle serie storiche mensili.


Eclissi parziale di sole

La luna ha coperto parzialmente il sole durante la prima eclissi solare del nuovo anno: un fenomeno visibile in quasi tutta Europa ed anche in alcune parti dell'Asia e dell'Africa.


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Delibera n. 3

Indizione delle sessioni prima, seconda e terza per l'anno 2009 della prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari

L'APF - ORGANISMO PER LA TENUTA DELL'ALBO DEI PROMOTORI FINANZIARI

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

VISTO il D.M. n. 472 dell'11 novembre 1998;

VISTO il regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari;

VISTO l'articolo 100 del suddetto regolamento, recante la disciplina della prova valutativa per l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari;

VISTO il proprio regolamento di organizzazione e attività adottato con delibera del 23 luglio 2008 e successive modificazioni;

DELIBERA:

Art. 1

( sessioni e sedi della prova valutativa )

1. Sono indette per l'anno 2009 le sessioni I, II e III della prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari che si svolgeranno:

I sessione: dal 31 marzo 2009 al 7 maggio 2009

II sessione: dal 9 giugno 2009 al 9 luglio 2009

III sessione: dal 15 settembre 2009 al 15 ottobre 2009

2. Le prove valutative si svolgono nelle città e nelle date riportate nell'Allegato 1 annesso al presente bando.

3. Le date indicate possono subire variazioni in caso di eventi eccezionali o in ragione dell'effettivo numero di candidati ammessi alle prove valutative

Art. 2

( requisiti di professionalità di esonero dalla prova valutativa )

1. Sono esonerati dal superamento della prova valutativa coloro che sono in possesso dei requisiti di professionalità accertati dall'APF sulla base dei criteri valutativi individuati dall'articolo 4 del decreto del Ministero del Tesoro, n. 472 dell'11 novembre 1998.

 

 

Art. 3

( modalità e termini di presentazione della domanda )

1. La domanda di partecipazione, su carta semplice, deve essere presentata o inoltrata esclusivamente tramite raccomandata A/R alla Commissione esaminatrice presso la sede della Sezione territoriale nella cui circoscrizione è compresa la città dove il candidato intende svolgere la prova, come indicato nell'elenco contenuto nell'Allegato 2 annesso al presente bando.

2. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro e non oltre i seguenti termini:

I sessione: dal 31 gennaio 2009 al 28 febbraio 2009

II sessione: dal 16 marzo 2009 al 8 maggio 2009

III sessione: dal 25 maggio 2009 al 31 luglio 2009

3. Si considera prodotta in tempo utile la domanda di partecipazione presentata o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro i termini indicati. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio della Sezione territoriale dell'APF ovvero dall'ufficio postale accettante.

Art. 4

( Domanda di partecipazione )

1. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi delle norme vigenti in materia di autocertificazione:

1) cognome, nome e, per i residenti in Italia, il numero di codice fiscale;

2) luogo e data di nascita;

3) comune di residenza e relativo indirizzo valido a tutti gli effetti per le comunicazioni;

4) il possesso del titolo di studio, non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale, o del titolo di studio estero equipollente, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero del Tesoro n. 472 dell'11 novembre 1998.

2. Nella domanda di partecipazione, i candidati devono specificare la sede preferenziale e una sede di riserva alternativa presso cui sostenere la prova valutativa, nel caso in cui la struttura della sede prescelta non abbia sufficiente capacità ricettiva in considerazione del numero degli iscritti alla prova.

3. Alla domanda di partecipazione i candidati devono allegare quietanza comprovante l'effettuato versamento a titolo di rimborso spese di Euro 75,00 stabilito ai sensi degli articoli 23 e 45 del regolamento di organizzazione e attività dell'APF. Le informazioni riguardanti le modalità di pagamento del suddetto rimborso spese sono disponibili sul portale web dell'APF all'indirizzo www.albopf.it o presso gli uffici delle Sezioni territoriali.

Il versamento è rimborsabile esclusivamente nel caso in cui la prova valutativa venga revocata per motivi imputabili all'APF.

4. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 («Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»), i candidati portatori di handicap, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, che ne facciamo documentata richiesta nella domanda di partecipazione ovvero successivamente, nel caso di patologie insorte dopo la presentazione o la spedizione della stessa, sono assistiti nella lettura dei quesiti e nella digitazione delle risposte da personale dell'amministrazione che non sia in grado di dare loro suggerimenti.

Per i predetti candidati portatori di handicap il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova valutativa può essere aumentato fino a quaranta minuti.

5. In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua straniera, andrà allegata la traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.

6. La domanda di partecipazione alla prova valutativa può essere compilata tramite apposito modulo disponibile sul portale web dell'APF all'indirizzo www.albopf.it. o redatta in conformità allo stesso.

Art. 5

( Prenotazione e assegnazione della sede )

1. L'assegnazione della sede (sede preferenziale ovvero sede alternativa prescelta secondo le indicazioni di cui al precedente articolo) sarà effettuata secondo la priorità cronologica delle prenotazioni.

2. La prenotazione è effettuata dagli uffici delle Sezioni territoriali in base alla data di arrivo della domanda, fino ad esaurimento dei posti disponibili nella sede scelta dal candidato.

3. Per le sessioni II e III, la prenotazione alla prova valutativa può essere altresì effettuata direttamente dal candidato on-line, tramite la procedura informatica rinvenibile sul portale web dell'APF all'indirizzo www.albopf.it , entro e non oltre i seguenti termini:

II sessione: dal 16 marzo 2009 al 30 aprile 2009

III sessione: dal 25 maggio 2009 al 17 luglio 2009

Il candidato che effettua direttamente la prenotazione on-line deve comunque inviare la domanda di partecipazione secondo le modalità ed entro i termini indicati dall'articolo 3.

Art. 6

( invalidità della domanda )

1. Non saranno prese in considerazione e comportano quindi l'esclusione dalla prova valutativa del candidato, le domande prive di sottoscrizione, le domande mancanti della quietanza comprovante il versamento del rimborso spese di cui all'articolo 4 e le domande presentate o spedite dopo la scadenza dei termini stabiliti dall'articolo 3. Il termine di presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, è prorogato al giorno seguente non festivo

2. Non si terrà comunque conto delle domande pervenute oltre il termine di sette giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti dall'articolo 3.

3. Non saranno prese in considerazione le buste contenenti più domande.

4. Le Commissioni esaminatrici non assumono alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 7

( convocazione )

1. L'avviso relativo al giorno, all'ora e alla sede effettiva (preferenziale o di riserva) di svolgimento della prova e' comunicato ai singoli candidati ammessi entro quindici giorni dalla sua effettuazione.

2. La suddetta convocazione, inoltrata ai candidati mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo celere, ha valore di comunicazione ufficiale e personale di partecipazione alla prova.

3. Le Commissioni esaminatrici non assumono alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 8

( Commissioni esaminatrici )

1. Le Commissioni esaminatrici presiedono allo svolgimento delle prove valutative.

2. E' altresì nominata una Commissione esaminatrice aggiuntiva presso la Sezione territoriale VI avente come circoscrizione i territori delle Regioni Lazio e Sardegna, per il sostenimento della prova valutativa presso il capoluogo della Regione Sardegna.

Art. 9

( Materie )

1. La prova verte sulle seguenti materie:

A) nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario, pianificazione finanziaria e finanza comportamentale, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

•  nozioni di matematica finanziaria;

•  analisi di scenario;

•  strumenti di mercato monetario;

•  titoli di credito;

•  titoli obbligazionari pubblici e corporate;

•  valutazione delle obbligazioni;

•  titoli azionari;

•  strumenti derivati in generale e contratti a termine;

•  futures;

•  swap;

•  opzioni;

•  titoli strutturati;

•  fondi comuni di investimento;

•  strumenti creditizi, operatività delle banche e degli altri intermediari finanziari;

•  costruzione del portafoglio;

B) diritto del mercato finanziario, degli intermediari e disciplina dell'attività di promotore finanziario, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

•  vigilanza su mercati e intermediari;

•  la normativa antiriciclaggio;

•  servizi e attività di investimento;

•  gestione collettiva del risparmio;

•  mercati degli strumenti finanziari;

•  emittenti e società con azioni quotate;

•  appello al pubblico risparmio;

•  promozione e collocamento a distanza e offerta fuori sede;

•  Organismo;

•  disciplina dell'Albo;

•  attività dei promotori finanziari;

•  provvedimenti sanzionatori e cautelari;

•  requisiti di onorabilità e professionalità;

•  regole per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori;

•  principi deontologici di comportamento;

•  abuso di informazioni privilegiate e aggiotaggio;

C) nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario:

•  aspetti generali del sistema tributario italiano;

•  la tassazione degli strumenti di investimento diretto: azioni, obbligazioni, contratti derivati, titoli strutturati;

•  la tassazione degli strumenti del risparmio: O.IC.R. e gestioni individuali di portafoglio;

D) nozioni di diritto privato

•  diritto civile

•  il contratto e i suoi elementi essenziali ed accidentali;

•  la rappresentanza, la procura;

•  la nullità, l'annullabilità, la risoluzione ed il recesso;

•  le obbligazioni in generale; cessione del credito, factoring ed accollo, risarcimento del danno;

•  la vendita, il riporto e la permuta;

•  locazione e leasing; appalto, trasporto e deposito;

•  agenzia, mandato, mediazione e lavoro subordinato;

•  comodato, mutuo, apertura di credito, fideiussione, pegno; usufrutto, transazione;

•  regime patrimoniale tra coniugi;

•  titoli di credito;

•  diritto commerciale

•  la società commerciale in generale: i tipi di società;

•  la costituzione delle società di capitali;

•  l'amministrazione ed il controllo delle società di capitali: sistema tradizionale, sistema dualistico e sistema monistico;

•  aumento e riduzione di capitale di spa ed srl;

•  trasformazione, fusione e scissione delle società;

•  bilancio: principi e schemi;

•  le azioni: ordinarie, di risparmio e privilegiate;

•  sottoscrizione ed acquisto di azioni proprie;

•  l'assemblea (ordinaria e straordinaria) dei soci; impugnazione delle delibera assembleari;

•  collegio sindacale; controllo della società di revisione.

E) nozioni di diritto previdenziale/assicurativo:

•  previdenza pubblica;

•  previdenza complementare;

•  TFR;

•  principi assicurativi;

•  le imprese di assicurazione;

•  gli intermediari assicurativi (distinzione fra agenti monomandatari, plurimandatari, brokers, banche, sim etc.) ;

•  aspetti civilistici del contratto (distinzione fra contraente, assicurato e beneficiario, oneri derivanti dal versamento dei premi, oneri relativi all'attivazione della liquidazione sinistri);

•  tipologie di rami e polizze;

•  aspetti tecnici, attuariali e finanziari dei contratti (distinzione fra premi destinati a coprire esigenze di puro rischio e premi destinati a coprire esigenze di finanza);

•  aspetti tributari (con particolare riferimento ai premi ed ai risarcimenti)

•  compiti di vigilanza dell'ISVAP (sia nei confronti delle imprese, sia nei confronti degli intermediari);

2. I candidati possono fare riferimento alle seguenti fonti e successive modificazioni ed integrazioni per la preparazione alla prova valutativa (per quanto non specificato nel presente bando, si rinvia alla normativa in vigore due mesi prima l'inizio di ogni sessione):

•  Regio Decreto n. 1669 del 14 dicembre 1933 Norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario;

•  Regio Decreto n. 1736 del 21 dicembre 1933 Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali;

•  Regio Decreto n. 1148 del 25 ottobre 1941;

•  Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 262 e successive modifiche ed integrazioni compreso il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 (codice civile);

•  Regio Decreto n. 239 del 29 marzo 1942;

•  legge n. 216 del 7 giugno 1974 (istituzione della Consob e disciplina del mercato mobiliare);

•  legge n. 183 del 2 maggio 1976;

•  legge n. 77 del 23 marzo 1983, Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliari ;

•  legge n. 281 del 4 giugno 1985;

•  legge n. 289 del 19 giugno 1986 Disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la "Monte titoli S.p.A.;

•  legge n. 52 del 21 febbraio 1991;

•  legge n. 259 del 14 luglio 1993;

•  legge n. 260 del 14 luglio 1993;

•  legge n. 344 del 14 agosto 1993, Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi ;

•  legge n. 335 dell' 8 agosto 1995 Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;

•  legge n. 410 del 23 novembre 2001, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

•  legge n. 243 del 23 agosto 2004 Delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, uno o più decreti legislativi nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare o all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza;

•  legge n. 262 del 28 dicembre 2005 Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari ;

•  legge n. 244 del 24 dicembre 2007, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

•  legge n. 133 del 6 agosto 2008, legge di conversione del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008  Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria;

•  decreto legislativo n. 346 del 31 ottobre 1990, Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni;

•  decreto legislativo n. 127 del 9 aprile 1991;

•  decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ;

•  decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994, Attuazione della delega conferita dall'Art.1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza;

•  decreto legislativo n. 239 del 1° aprile 1996, Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati ;

•  decreto legislativo n. 461 del 21 novembre 1997, Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ;

•  decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 ;

•  decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre1997, n. 433 ;

•  decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003, Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80 ; decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 Codice del consumo ;

•  decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 Codice delle assicurazioni private ;

•  decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 Disciplina delle forme pensionistiche complementari;

•  decreto legislativo n. 164 del 17 settembre 2007 (attuazione della direttiva 2004/39 CEE cd. MiFID);

•  decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione ;

•  D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

•  D.P.R. n. 136 del 31 marzo 1975; D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 , Testo unico delle imposte sui redditi;

•  D.M. 11 novembre 1998 n. 472, Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari ;

•  D.M. del 4 maggio 1999, Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato ;

•  D.M. del 2 aprile 2008, Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi, delle plusvalenze e delle minusvalenze ;

•  regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, concernente la disciplina degli emittenti;

•  regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 14 aprile 2005, in materia di gestione collettiva del risparmio;

•  regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, in materia di intermediari;

•  regolamento adottato con delibera Consob n. 16191 del 29 ottobre 2007, in materia di mercati;

•  regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis e 201, comma 12, del decreto legislativo n. 58/1998;

•  protocollo d'intesa 31 ottobre 2007 tra Banca d'Italia e Consob ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 58/1998;

•  regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008;

•  regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.;

•  codice deontologico dei promotori finanziari Anasf;

•  codice di comportamento ABI, Assoreti e Assogestioni.

Art. 10

( prova valutativa )

1. L'esame consta di una prova scritta, della durata di 85 minuti, salvo quanto indicato al precedente articolo 4 per i portatori di handicap, eseguita con strumenti informatici e con assegnazione a ciascun candidato di un questionario composto di 60 quesiti a risposta multipla di cui 40 quesiti da 2 punti, in cui rientrano 12 quesiti pratici e 20 da 1 punto ; i candidati devono scegliere la risposta che ritengono corretta tra le quattro soluzioni proposte per ogni quesito.

2. I quesiti sono ripartiti tra le materie oggetto della prova come segue:

•  24 quesiti nella materia del Diritto del Mercato Finanziario e degli Intermediari, Disciplina dell'attività di Promotore Finanziario;

•  19 quesiti nella materia delle Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; Pianificazione finanziaria e finanza comportamentale;

•  5 quesiti nella materia Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale;

•  6 quesiti nella materia Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario;

•  6 quesiti nella materia Nozioni di diritto previdenziale/assicurativo.

3. Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande viene attribuito il punteggio formale di 100/100. La prova valutativa si intende superata con un punteggio non inferiore a 80/100.

Art. 11

( svolgimento della prova valutativa )

1. Per essere ammessi a sostenere la prova valutativa i candidati devono esibire la carta d'identità ovvero un documento di riconoscimento equipollente.

2. I candidati non possono avvalersi durante la prova, a pena di esclusione dalla stessa, di alcun appunto o pubblicazione anche ufficiale, supporto esterno o strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.

3. I cittadini della Provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la lingua tedesca nelle prove valutative presiedute dalla Commissione esaminatrice presso la Provincia di Bolzano. In caso di dubbi, l'interpretazione della norma ha luogo sulla base del testo italiano.

4. Il superamento della prova valutativa è comunicato agli interessati subito dopo l'effettuazione della stessa.

Art. 12

( pubblicazione del bando )

Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino della Consob e dell'APF. Sarà inoltre disponibile sul portale web all'indirizzo www.albopf.it.

Milano, 14 gennaio 2009

IL PRESIDENTE

Giovanna Giurgola Trazza

ALLEGATO 1

SESSIONE I

SEDE

DATE

BARI

31 marzo, 1 e 2 aprile

FIRENZE

31 marzo, 1 e 2 aprile

MILANO

31 marzo, 1 e 2 aprile

ANCONA

7 e 8 aprile

CAGLIARI

7 aprile

BOLOGNA

21, 22 e 23 aprile

NAPOLI

22 e 23 aprile

TORINO

22 e 23 aprile

BOLZANO

29 aprile

PALERMO

5, 6 e 7 maggio

ROMA

5, 6 e 7 maggio

VENEZIA

6 e 7 maggio

 

SESSIONE II

SEDE

DATE

BARI

9, 10 e 11 giugno

FIRENZE

9, 10 e 11 giugno

MILANO

9, 10 e 11 giugno

ANCONA

17 e 18 giugno

CAGLIARI

18 giugno

BOLZANO

25 giugno

BOLOGNA

30 giugno, 1 e 2 luglio

NAPOLI

30 giugno e 1 luglio

TORINO

30 giugno e 1 luglio

PALERMO

7, 8 e 9 luglio

ROMA

7, 8 e 9 luglio

VENEZIA

8 e 9 luglio

 

SESSIONE III

SEDE

DATE

BARI

15, 16 e 17 settembre

FIRENZE

15, 16 e 17 settembre

MILANO

15, 16 e 17 settembre

PALERMO

22, 23 e 24 settembre

ANCONA

23 e 24 settembre

BOLZANO

1 ottobre

BOLOGNA

6, 7 e 8 ottobre

NAPOLI

6 e 7 ottobre

TORINO

6 e 7 ottobre

CAGLIARI

13 ottobre

ROMA

13, 14 e 15 ottobre

VENEZIA

14 e 15 ottobre

ALLEGATO 2

COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SEDE DI

INDIRIZZO

ANCONA

c/o Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ancona

Piazza XXIV Maggio, 1 60124 Ancona

BARI

c/o Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari

Corso Cavour, 2 70121 Bari

BOLOGNA

c/o Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna

Piazza Costituzione, 8 40128 Bologna

BOLZANO

c/o Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano

Via Alto Adige, 60 39100 Bolzano

CAGLIARI

c/o Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma

Viale Oceano Indiano, 17 - 00144 Roma 

FIRENZE

c/o Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze

Piazza dei Giudici, 3 50122 Firenze

MILANO

c/o Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano

Via Camperio, 1 20123 Milano

NAPOLI

c/o Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli

Via Sant'Aspreno, 2 80133 Napoli

PALERMO

c/o Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Palermo

Via Emerico Amari, 11 90139 Palermo

ROMA

c/o Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma

Viale Oceano Indiano, 17 - 00144 Roma 

TORINO

c/o Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino

Via Pomba, 23 10123 Torino

VENEZIA

 

c/o Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia

Via Banchina Molini, 8 30175 Marghera (VE)

 

 

 

 

 
Esami promotore finanziario Stampa E-mail
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Delibera n. 16590

Indizione della terza sessione 2008 degli esami di idoneità per l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il D.M. n. 472 dell'il novembre 1998;

VISTE le proprie delibere n. 10200 del 5 settembre 1996 e n. 11504 del 23 giugno 1998;

VISTO il regolamento approvato con propria delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997, concernente l'albo e l'attività dei promotori finanziari, e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 15 del suddetto regolamento, recante la disciplina dell'esame di idoneità per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari;

D E L I B E R A:

Art. 1


E' indetta, per l'anno 2008, la terza sessione dell'esame d'idoneità per l'iscrizione all'Albo unico dei Promotori Finanziari.

Art. 2

Sono esonerati dal superamento dell'esame d'idoneità coloro che sono in possesso dei requisiti di professionalità accertati dalla CONSOB sulla base dei criteri valutativi individuati dall'articolo 4 del decreto del Ministero del Tesoro n. 472 dell'11 novembre 1998.

Art. 3

Le domande di ammissione all'esame d'idoneità devono essere presentate in carta semplice entro il 3 ottobre 2008 alle commissioni regionali costituite nei capoluoghi delle regioni in cui i candidati hanno la residenza o, per i residenti nelle province di Trento o di Bolzano, alle commissioni provinciali costituite nel capoluogo delle province in cui i candidati hanno la residenza. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dagli uffici della camera di commercio presso cui è costituita la competente commissione.

I candidati che hanno la propria residenza in uno Stato diverso dall'Italia devono indirizzare o presentare le domande di ammissione alla commissione nel cui ambito territoriale hanno eletto il proprio domicilio.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite entro il termine indicato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alle competenti commissioni di cui ai commi precedenti. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato deve dichiarare:

1) cognome, nome e, per i residenti in Italia, il numero di codice fiscale;

2) luogo e data di nascita;

3) comune di residenza e relativo indirizzo ovvero, per i residenti all'estero, domicilio eletto nello Stato e luogo di residenza all'estero, con i relativi indirizzi.

Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 («Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»), i candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, devono specificare nella domanda di ammissione la necessità di tempi aggiuntivi e/o gli ausili per lo svolgimento delle prove, in relazione allo specifico handicap, ed allegare alla domanda idonea certificazione relativa al suddetto handicap rilasciata dalla struttura pubblica competente. E' anche possibile attestare di essere stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi del citato art. 3 mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Sulla base di tale certificazione sarà valutata la sussistenza delle condizioni per la concessione dei suddetti benefici, con riguardo alla specifica minorazione.

Si unisce in allegato l'elenco delle commissioni regionali e provinciali alle quali indirizzare le domande di ammissione.

Art. 4

In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua straniera, andrà allegata la traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.

Art. 5

Le domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 e le domande inviate alla CONSOB ovvero a commissioni regionali o provinciali incompetenti non saranno considerate valide.

Le commissioni regionali e provinciali non assumono alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 6

Le commissioni regionali o provinciali, integrate, se del caso, dai membri supplenti, presiedono allo svolgimento delle prove di esame e svolgono le funzioni di commissioni esaminatrici.

Art. 7

L'esame consta di una prova scritta, articolata in quesiti a risposta sintetica, e di un colloquio.

La prova scritta verte sulle seguenti materie:

A) nozioni di economia del mercato finanziario, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

- struttura e organizzazione dei mercati degli strumenti finanziari;

- la domanda e l'offerta degli strumenti finanziari in Italia;

- i mercati e le loro modalità operative;

- gli strumenti di mercato monetario;

- gli strumenti di mercato mobiliare;

- i prodotti di raccolta;

- gli strumenti di copertura del rischio finanziario;

- elementi di valutazione degli investimenti in strumenti finanziari;

- nozioni di matematica finanziaria applicate alle scelte di investimento;

- l'operatività delle banche e degli altri intermediari finanziari:

• le funzioni tipiche;

• le principali operazioni;

• i rischi tipici: di liquidità, di tasso di interesse e di cambio;

• aspetti gestionali delle attività di intermediazione finanziaria:

a) la gestione: l'asset allocation, la selezione dei titoli, il benchmark, la leva finanziaria;

b) la negoziazione: la negoziazione in conto proprio (valutazione del rischio di investimento), la negoziazione in conto terzi (valutazione del rischio del committente);

c) la distribuzione: il controllo sui promotori finanziari;

B) nozioni di diritto del mercato finanziario, con particolare riferimento alla disciplina dettata dalle seguenti fonti normative, così come successivamente modificate ed integrate:

- decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;

- regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, in materia di intermediari;

- regolamento adottato con delibera Consob n. 16191 del 29 ottobre 2007, in materia di mercati;

- regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, concernente la disciplina degli emittenti;

- regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 14 aprile 2005, in materia di gestione collettiva del risparmio;

- regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis e 201, comma 12, del decreto legislativo n. 58/1998;

- protocollo d'intesa tra Banca d'Italia e Consob ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 58/1998;

- regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008;

- D.M. 24 maggio 1999, n. 228;

- D.M. 11 novembre 1998, n. 472;

- decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993;

- artt. 1834 - 1860 del codice civile: i contratti bancari;

- artt. 1882 - 1932 del codice civile: il contratto di assicurazione;

- artt. 1992 - 2027 del codice civile: i titoli di credito;

- regio decreto n. 1736 del 21 dicembre 1933;

- legge n. 130 del 30 aprile 1999;

- decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998;

- decreto legislativo n. 231 del 27 novembre 2007;

C) disciplina legislativa, regolamentare e deontologica dell'attività di promotore:

- regolamento n. 10629 dell'8 aprile 1997: artt. da 3 a 19;

- regolamento n. 16190 del 29 ottobre 2007: artt. da 104 –a 111;

- codici interni di autodisciplina adottati dalle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati.

Il colloquio verte sulle materie della prova scritta e sulle seguenti altre materie:

I) nozioni di diritto privato concernenti la disciplina del contratto, con particolare riferimento ai contratti di agenzia e mandato e ai contratti concernenti gli strumenti finanziari ed i servizi offerti dai soggetti abilitati ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;

II) nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario ed in particolare il regime di tassazione dei redditi derivanti da azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni d'investimento, depositi bancari e polizze di assicurazione sulla vita.

La prova scritta s'intenderà superata da parte di coloro che riporteranno una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

I candidati che supereranno la prova scritta saranno ammessi a sostenere il colloquio.

Anche tale prova si intenderà superata da coloro che riporteranno una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità ovvero un documento di riconoscimento equipollente.

Art. 8

Il superamento della prova orale sarà comunicato agli interessati subito dopo l'effettuazione della stessa.

Al momento dell'iscrizione all'albo, le commissioni regionali o provinciali accerteranno il possesso, in capo a ciascun richiedente, del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale, o del titolo di studio estero equipollente, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministero del Tesoro n. 472 dell'11 novembre 1998, nonché degli altri requisiti richiesti per l'iscrizione medesima.

Art. 9

La prova scritta, della durata di trenta minuti, si svolgerà il giorno 14 novembre 2008 alle ore 11:00, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove hanno sede le commissioni regionali o provinciali a cui sono indirizzate le domande di ammissione all'esame ovvero presso il diverso luogo che sarà comunicato ai singoli candidati dalle commissioni stesse.

La data di svolgimento della prova orale sarà comunicata ai candidati ammessi alla stessa, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della sua effettuazione.

Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino della Consob.

Roma, 5 agosto 2008

IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia

 
Commissioni per l'albo dei promotori finanziari Stampa E-mail
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COMMISSIONE

CITTA'

INDIRIZZO

C.A.P.

TELEFAX

CENTRALINO CCIAA

ABRUZZO

L'Aquila

Corso Vittorio Emanuele II, 86

67100

0862-66.73.13

0862-6671

BASILICATA

Potenza

Corso XVIII Agosto, 34

85100

0971-41.07.65

0971-412.111

BOLZANO

Bolzano

Via Alto Adige, 60

39100

0471-94.56.06

0471-945.511

CALABRIA

Catanzaro

Via Ippolito Menniti, 16

88100

0961-72.12.36

0961-888.111

CAMPANIA

Napoli

Via Sant'Aspreno, 2

80133

081-55.27.866

081-76.07.111

EMILIA ROMAGNA

Bologna

Piazza Costituzione, 8

40128

051-37.12.29

051-60.93.111

FRIULI

Trieste

Piazza della Borsa, 14

34121

040-67.01.321

040-67.01.111

LAZIO

Roma

Viale dell'Oceano Indiano, 19

00144

06-52.08.24.62

800.800.077

LIGURIA

Genova

Piazza De Ferrari 30/R

16121

010-27.04.447

010 - 27.04.1

LOMBARDIA

Milano

Via Camperio, 1 - 3° piano

20123

02-85.15.45.83

02-85.15.1

MARCHE

Ancona

Largo XXIV Maggio, 1

60124

071-58.98.357

071 - 58.981

MOLISE

Campobasso

Piazza della Vittoria, 1

86100

0874-90.034

0874-4711

PIEMONTE

Torino

Via Pomba, 23

10123

011-57.16.744

011-571.61

PUGLIA

Bari

Corso Cavour, 2

70121

080-21.74.342

080-21.74.230 080-21.74.456

SARDEGNA

Cagliari

Largo Carlo Felice, 72

09124

070-60.512.435

070 - 60.512.1

SICILIA

Palermo

Via Emerico Amari, 11

90139

091-58.23.38

091-60.50.111

TOSCANA

Firenze

Piazza dei Giudici, 3

50122

055-27.95.285

055 - 27.951

TRENTO

Trento

Via Calepina, 13

38100

0461-88.72.86

0461 - 88.71.11

UMBRIA

Perugia

Via Catanelli, 70 - Ponte S. Giovanni

06135

075-59.70.147

075-57481

VALLE D'AOSTA

Aosta

Piazza della Repubblica, 15

11100

0165-27.45.96

0165 - 27.45.07

VENETO

Venezia

Via Banchina Molini, 8

30175

041-78.61.70

041 - 25.76.673

 

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Il sistema MiFID Stampa E-mail
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Il sistema MiFIDridefinisce il quadro istituzionale comunitario del mercato dei servizi e delle attività di investimento e dei mercati regolamentati ed è articolato in tre atti normativi:
La direttiva di primo livello, 2004/39/CE, c.d. direttiva MiFID
La direttiva di secondo livello, 2006/73/CE, relativa ai requisiti di organizzazione delle imprese di investimento e alle modalità di svolgimento dei servizi e delle attività di investimento
Il regolamento di secondo livello, 1287/2006, relativo alle operazioni di negoziazione, alla trasparenza dei mercati di negoziazione e all’ammissione di strumenti finanziari alle negoziazioni.

nuovo: www.governo.it/backoffice/allegati/35386-3964.pdf

 

 
Quesiti e Soluzioni della prova scritta Stampa E-mail
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QUESITI E SOLUZIONI DELLA PROVA SCRITTA
DELL'ESAME DI IDONEITA'
PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PROMOTORI FINANZIARI
DEL 14 NOVEMBRE 2008

1. Ai sensi dell'art. 82, comma 2, del regolamento Consob n. 16190/2007, nell'offerta fuori sede e nella promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento altrui:

A) il promotore finanziario e l'intermediario sono responsabili in solido della completezza e dell'accuratezza delle informazioni trasmesse al soggetto che presta il servizio;

B) il promotore finanziario è responsabile in via esclusiva della completezza e dell'accuratezza delle informazioni trasmesse al soggetto che presta il servizio;

C) l'intermediario è responsabile della completezza e dell'accuratezza delle informazioni trasmesse al soggetto che presta il servizio;

D) l'intermediario non è responsabile della completezza e dell'accuratezza delle informazioni trasmesse al soggetto che presta il servizio.

2. Le imprese di investimento comunitarie:

A) non possono esercitare in Italia i servizi ammessi al mutuo riconoscimento, salvo autorizzazione della Banca d'Italia;

B) non possono esercitare in Italia i servizi ammessi al mutuo riconoscimento, salvo autorizzazione della Consob;

C) possono esercitare in Italia i servizi ammessi al mutuo riconoscimento solo se stabiliscono delle succursali sul territorio italiano;

D) possono esercitare in Italia i servizi ammessi al mutuo riconoscimento senza stabilirvi succursali, a condizione che la Consob sia stata informata dall'Autorità dello Stato membro d'origine.

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QUESITI E SOLUZIONI DELLA PROVA SCRITTA DELL'ESAME DI IDONEITA' PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PROMOTORI FINANZIARI DEL 15 SETTEMBRE 2008

1. Ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. n. 58/1998, nella definizione di strumento finanziario non rientrano:

A) le quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;

B) i valori mobiliari;

C) i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione;

D) i contratti finanziari differenziali.

2. Ai sensi dell’art. 108, comma 7, del regolamento Consob n. 16190/2007, il promotore finanziario:

A) può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente, purché il soggetto abilitato che ha conferito l’incarico non lo abbia espressamente vietato nel codice interno di comportamento;

B) può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente, previa autorizzazione scritta del cliente medesimo;

C) può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente, purché il cliente confermi l’ordine verbalmente;

D) non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente.

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Codici Deontologici Stampa E-mail
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  • Codice deontologico di autodisciplina dei promotori finanziari - Approvato dall’A.N.A.S.F. nell’aprile 1999
  • Codice deontologico dell’ASSOGESTIONI
  • Codice di autodisciplina dell’Associazione Bancaria Italiana (A.B.I.)
  • Codice di comportamento dell’Associazione Intermediari Mobiliari (ASSOSIM)
  • Codice di comportamento Assoreti

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Regolamenti CONSOB Stampa E-mail
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D.Lgs. n. 58/1998Regolamento Consob n. 10629/1997Regolamento Consob n. 16190/2007
  

 


 

 



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