Norme malattia nel pubblico impiego

dipendenti pubbliciIl dipendente pubblico che risulta assente per malattia ha l’obbligo di comunicare all’Ufficio di appartenenza, in modo tempestivo, la propria assenza all’inizio del turno lavorativo.

Deve essere comunicato anche l’eventuale differente domicilio rispetto alla residenza abituale, presso il quale può essere rintracciato.

Occorre osservare che tutti i certificati che vengono rilasciati dai medici non convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, risultano essere validi soltanto con riguardo ai primi due eventi di assenza per malattia nel corso dell’anno solare, a condizione che ognuno di essi non abbia superato la durata di dieci giorni.

Nei restanti casi l’assenza potrà essere giustificata soltanto dietro presentazione di certificato medico rilasciato dal medico di base o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

La recente normativa sulle assenze a seguito di malattia prevede che il certificato rilasciato dal medico di base deve avvenire esclusivamente per via telematica.

All’amministrazione da cui il lavoratore è dipendente, dovrà essere comunicato il numero di protocollo del certificato on line.

Il dipendente ha l’obbligo di rendersi reperibile all’indirizzo che è stato comunicato all’amministrazione, nel corso delle cosiddette fasce di reperibilità, ovvero tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, inclusi la domenica ed i festivi.

In caso di assenza ingiustificata al domicilio indicato nel corso degli orari di reperibilità, saranno applicate al dipendente delle ammende economiche ed anche delle sanzioni sul piano disciplinare.

Durante l’assenza per malattia il dipendente mantiene il diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi.

Se alla scadenza di tale termine il dipendente non è ancora in grado di rientrare in servizio,  l’amministrazione può concedere altri diciotto mesi di assenza per malattia, ma in tal caso senza alcun diritto alla retribuzione.

 

 

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