Precompilata, chi non modifica non subisce controlli

Tra i principali vantaggi della dichiarazione precompilata c’è la semplicità di compilazione, perché basata su dati già disponibili a sistema, e l’esclusione dai controlli formali.

In particolare, l’esclusione dai controlli è prevista se la precompilata viene presentata direttamente (ovvero, accedendo all’area riservata del sito web) o tramite il sostituto d’imposta, e solo  a condizione che il contribuente non apporti ai dati precaricati modifiche che incidano sulla determinazione del reddito o dell’imposta. Fanno eccezione, in tal senso, le modifiche anagrafiche (ma non il comune di residenza, visto e considerato che tale modifica finirebbe con l’incidere sull’aliquota delle addizionali), l’inserimento del codice fiscale del coniuge e del sostituto che fa il conguaglio, le scelte di compensazione del credito, modifica degli acconti o la rateazione dei versamenti.

Dunque, viene considerata modifica, ad esempio, anche la dichiarazione che non altera il risultato finale di imponibile e di imposta, ma che però subisce delle modifiche nei singoli valori (ad esempio, il contribuente sostituisce un onere con un altro di pari importo).

Ricordiamo inoltre come l’esclusione dai controlli riguarda principalmente la documentazione delle spese, con la conseguenza che il contribuente potrebbe dunque – almeno, sotto il profilo dei controlli dell’Agenzia delle Entrate – non dovrà più conservare ed esibire a richiesta degli uffici. Rimane comunque il potere – dovere dell’amministrazione di controllare la sussistenza delle condizioni soggetti ve che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

Nel caso in cui poi vengano apportate delle modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento delle Entrate, o che determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, allora l’Agenzia può svolgere controlli preventivi, in via automatizzata o attraverso una verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine per l’invio della dichiarazione, o di effettiva trasmissione se successiva.

Ricordiamo in tal proposito che quelli degli anni passati prevedevano criteri molto elastici. In particolare, lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche (CU) e nelle dichiarazioni dell’anno precedente, o ancora la presenza di altri elementi di significativa incoerenza (non meglio definita) rispetto ai dati inviati da enti esterni o esposti nelle certificazioni uniche. Infine, le situazioni di rischio in base alle irregolarità di anni precedenti.

Si rammenta poi come se la dichiarazione precompilata è presentata tramite centro di assistenza fiscale (CAF) o professionista, anche con modifiche, il controllo formale è svolto direttamente nei confronti del Caf o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri già presenti nella dichiarazione precompilata, fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi che dovessero essere dimostrate e determinate in sede di controllo.

In termini ancora più chiari, l’onere di conservare i documenti grava sul soggetto responsabile della trasmissione. Anche in questo caso, il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni, viene invece svolto nei confronti del contribuente.

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